Art. 7.
(Contributo per la non autosufficienza).

      1. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un contributo per la non autosufficienza.
      2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 e le modalità del relativo pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro, della solidarietà sociale e della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per il primo anno di attuazione della presente legge, il contributo per la non autosufficienza e fissato in 30 euro pro capite.
      4. Le risorse derivanti dalla riscossione del contributo previsto dal presente articolo sono destinate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sono attribuite direttamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio il soggetto tenuto al pagamento ha la propria residenza fiscale.